Ottime notizie per chi intende ristrutturare casa a partire dalla seconda metà del 2020. Si apprende infatti dal Decreto Rilancio, che, utilizzando lo strumento giuridico del Superbonus 110%, sarà possibile eseguire interventi mirati al miglioramento energetico delle abitazioni in maniera totalmente gratuita.
Ma chi ne può beneficiare? E a quali interventi specifici si applica il Superbonus 110%?
Il provvedimento indica come interventi trainanti (da effettuare dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
A partire da almeno uno dei due si potranno realizzare congiuntamente tutti gli interventi per il risparmio energetico qualificato (già agevolati al 50-65-70-75-80-85%) o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici beneficiando della detrazione del 110% dall’Irpef o dall’Ires.
Il superbonus guarda anche al fattore sicurezza includendo tutti gli interventi antisismici speciali (anche senza realizzare uno dei due interventi trainanti) e, sempre a seguito della realizzazione di almeno un intervento trainante, si potrà avere la detrazione del 110% su impianti solari o fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Per accedere al superbonus del 110% il contribuente deve presentare: progetto, relazione di conformità prima dell’inizio dei lavori, attestato di qualificazione energetica per la chiusura dei lavori e attestato di prestazione energetica (l’Ape). Clausola vincolante per l’ottenimento del bonus è il salto di due classi energetiche dell’edificio. Nel caso non fosse possibile, si deve garantire il passaggio alla classe energetica più alta, da dimostrare con l’attestato della prestazione prima e dopo i lavori (rilasciato da un tecnico abilitato).
A beneficiare del superbonus sono sia i condòmini che le persone fisiche. Nel primo caso gli interventi si intendono sulle parti comuni, le spese andranno ripartite in base ai millesimi e sono applicabili sia agli inquilini che ad uffici/attività. L’Agenzia delle Entrate dovrà pronunciarsi se estendere il bonus anche alle singole unità immobiliari.
Diverso il discorso per le persone fisiche che possono usufruire del superbonus del 110% su unità abitative unifamiliari e non (a patto che sia adibita ad abitazione principale, quindi non si applica per le seconde case) al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Meno ristrette sono le maglie per gli interventi antisismici sulle abitazioni che già godono di vantaggi, quindi tutte quelle collocate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 del Paese.
A questi sarà riconosciuta una detrazione per le opere di messa in sicurezza statica (non valida per le parti comuni dei condomini) per un tetto di spesa massimo di 96.000€.
Accedono al superbonus anche gli acquirenti di nuove case risultanti dalla ricostruzione degli edifici demoliti, i proprietari di seconde case (sempre inteso in zona sismica) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
I contributi del bonus verranno erogati sotto forma di detrazione fiscale trasformabile in credito d’imposta da cedere alle varie aziende che forniranno la manodopera per gli interventi.
Attenzione! Il superbonus del 110% non va confuso con il bonus del 90% per i lavori sulle facciate, i quali potranno usufruire del 110% solo in abbinamento a uno degli interventi trainanti (quindi cappotto termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione).
Per finire, come si arriva alla gratuità del lavoro?
Semplicemente dopo aver trasformato la detrazione fiscale in credito d’imposta, chi sostiene delle spese può cedere il proprio credito ad altri soggetti (fornitori, istituti di credito, altri intermediari finanziari) ed avere un contributo sotto forma di sconto in fattura, pari (al massimo) all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (con facoltà di successiva cessione).
Questi lavori comprendono: interventi di manutenzione straordinaria; interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni condominiali; interventi di efficienza energetica; interventi per l’adozione di misure antisismiche;Interventi per il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti; Interventi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici; Interventi per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per effettuare la cessione del credito l’Agenzia delle Entrate ha creato una apposita piattaforma consultabile dal contribuente e dai fornitori. I crediti visibili nel proprio cassetto fiscale sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24. Altrimenti, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.